Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 

Facendo la formazione previsto dall'art. 37 coordianto dall'accordo stato-regioni del 21/12/2011 ho assolto anche la informazione? 

L'informazione art. 36 del D.lgs 81/08 s.m.i., prevede:

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai
lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

La informazione che intende il legislatore è quella generale, cioè in merito all'azienda, alla struttura aziendale, a tutti i rischi presenti in azienda senza entra nello specifico. Questo può essere fatto direttamente dal datore di lavoro, senza vincoli di tempo, senza vincoli di forma e ha la stessa durata del contratto di lavoro. E opportuno che l'informazione venga fatta all'atto dell'assunzione, redigendo un apposito verbale che dia evidenza degli argomenti affrontati e della durata della stessa. Cosa diversa è la formazione prevista dall'art. 37, ove secondo l'accordo stato-regioni del 21/12/2011 prevede in funzione del rischio di riferimento, le modalità per poterla indire, la durata, i contenuti, l'aggiornamento, ecc. Fate attenzione anche l'art. 36 prevede sanzioni penali e amministrative non dimenticate di informare i vostri lavoratori.

Aut. Domenico Geom. Bosica

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