DUVRI "si " DUVRI "no"
Tanti colleghi mi chiedono chiarimenti in merito alla redazione del DUVRI. Andiamo per ordine, tale documento viene introdotto dall'art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione del D.lgs 81/08 s.m.i.. Il comma 1)" Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a)Verifica l'idoneità tecnico professionale secondo quando indicato alla punto 1) e 2) e b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 2) nell'ipotesi del comma 1) il datore di lavoro, ivi compresi i subappaltatori : lettera a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; lettera b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il comma 3) Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando...................................ecc.
Si può notare che l'articolo parla di datore di lavoro, tantè che il legislatore si riferisce al datore di lavoro inteso "avente titolo" all'interno dell'azienda o unità produttiva. E chiaro che il legislatore si è posto il problema delle attività complementari(manutenzione, ammodernamento, verifiche, ecc.) che si svolgono all'interno delle untità produttive durante la produzione, cioè che interferiscono direttamente con le normali attività lavorative dell'azienda. Anche al comma 3) dell'art. 26 ove si prevede la redazione del DUVRI il legislatore aggiunge al datore di lavoro la voce "committente" per non confonderlo con il committente del titolo IV (cantieri temporanei e mobili). Si tenga presente che il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177,ecc......
NEI CANTIERI EDILI ??????
Esempio : La sig.ra Maria deve ristrutturare l'appartamento e secondo quando previsto dal titolo IV non occorre ne nominare il CSP e CSE (coordinatore il progettazione ed esecuzione) tantomeno la redazione del PSC (Piano di Sicurezza del Cantiere), ma ho necessità della fornitura di materiali come calcestruzzo, e di un lavoratpore autonomo, occorre il DUVRI?
A mio avviso il legislatore nell'allegato X ha dato la definizione di cantiere edile pertanto occorre applicare il titolo IV del D.lgs 81/08 e se non è prevista la redazione del PSC e la nomina del CSP e/o CSE non occorre fare nulla, non è applicabile l'art. 26, altrimenti avrebbe benissimo potuto legiferare in maniera tale da includere tutti i lavori edili, altresì nell'art. 26 si parla di datore di lavoro "committente" definito dall'art. 2 comme b) non del "committente" definito dall'art. 89 comma 1) lettera b.
Aut. Domenico Geom. Bosica