Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
Cosa cambia con l'accordo stato-regioni del 21 dicembre 2011?
L'art. 34, coomi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il nuovo accordo viene modificato radicalmente, tante che prevede in funzione dell'attività che si svolge il monte delle ore di formazione.
La suddivisione avviene come segue:
- Rischio Basso 16 ore ( Settore ricettivo, Commerciale, ecc)
- Rischio Medio 32 ore ( Settore Agricoltura, Trasporti, Pubblica Amministrazione, ecc)
- Rischio Alto 48 ore ( Settore Estrazioni Minerarie, Industrie Alimentari, Costruzioni, Mobili, ecc)
L'aggiornamento quinquennale cambia anch'essa in funzione dell'attività :
- Rischio Basso 6 ore
- Rischio Medio 10 ore
- Rischio Alto 14 ore
L'aggiornamento va applicato anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997( di seguito D.M. 16/01/1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
I Datori di lavoro che iniziano una nuova attività non in possesso dei requiaiti per sovgere in prima persona il compito di prevenzione e protezione dispongo di 90 gg dalla data di inzio della propria attività per concludere il percorso formativo necessario.
Domenico Geom. Bosica
Bosica Servizi Srl