10 Novembre 2015
Con la legge 626/94 il Legislatore ha modificato l’approccio aziendale alla Sicurezza sul Lavoro, fino ad allora basato sulla necessità di dovere ottemperare a un insieme numeroso e non organico di normative che sembravano imposte “dall’alto” ed il cui rispetto non era supportato né dalla citata molteplicità dei testi di legge di riferimento né soprattutto da una cultura di consapevolezza e partecipazione.
La 626 ha sancito, quindi, il passaggio da un’impostazione prescrittiva ad una di carattere gestionale e organizzativo e quest’ultima ha successivamente trovato la massima espressione nel Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori D. Lgs. 81/2008. Il D. Lgs. 81, infatti, ha riordinato e abrogato la legislazione precedente in materia, avendo come punto di partenza la 626 e accentuandone lo spirito fondamentale mirato a creare un’organizzazione aziendale, radicata a tutti i livelli, che si occupi di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare ogni azienda deve avere un Sistema di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 comma 1 lettera l del D. Lgs. 81/2008).
Dunque, se della legislazione in materia precedente alla 626 il datore di lavoro era l’unico destinatario, nel D. Lgs. 81/08 egli è sì il primo responsabile anche rispetto ad eventuali sanzioni, poiché esercente i poteri decisionali e di spesa, ma è anche al vertice di un vero e proprio organigramma per la sicurezza che possiamo immaginare di forma piramidale e contenente o coincidente con il SPP, in cui scendendo verso la base troviamo i diversi ruoli per la sicurezza prescritti dallo stesso decreto e che dovranno “insieme” gestire, sotto la direzione del datore di lavoro, le problematiche di salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve garantire la presenza di queste figure e deve collaborare con loro, per assicurare il rispetto delle misure fondamentali di tutela dei lavoratori previste dall’art. 15 e su cui sviluppa e si estrinseca l’intero Testo Unico, ovvero la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione individuali e collettive, l’eliminazione o la riduzione dei rischi alla fonte, la sorveglianza sanitaria, la formazione, l’informazione e l’addestramento, la salubrità e la sicurezza strutturale degli ambienti di lavoro, la gestione delle emergenze, il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, la regolare manutenzione di macchine, impianti e attrezzature.