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CODIV-19 E CANTIERI EDILI

L'EDILIZIA PUO' LAVORARE CON IL D.P.C.M. 22/03/2020 ?

Tanti nella giornata odierna mi hanno posto questa domanda, il mondo dell'edilizia si compone da diversi attori, a questi devo dire che è possibile lavorare ancora nei cantieri e che il D.P.C.M. del 22/03/2020 non ha sospeso i cantieri. Infatti nell'allegato 1 del decreto ove individua le attività che possono continuare a svolgere l'attivita dopo la sia entrata invigore che è per il 25/03/2020 è consentito lavori di " installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione. In buona sostanza possono lavorare tutti lavoratori del comparto edilizia ovviamente nel rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffuzione del virus Covid-19 negli ambienti lavorativi. 

Ing. Domenico Bosica

Guarda l'intervista:

        

 

DVR E COVID - 19

 

VALUTAZIONE RISCHIO EMERGENZA CORONAVIRUS

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l’attività lavorativa. In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall’art. 271 del d.lgs. n. 81/2008. Rispetto a tali obblighi l’agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all’attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro per effetto delle dinamicheesterne non controllabili dal datore di lavoro. In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all’attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l’attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel d.lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell’art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.

Ing. Bosica Domenico

Nota Ispettorato Nazionale Lavoro.pdf.pdf

 

Lo spirito gestionale del Decreto Legislativo 81/08

10 Novembre 2015

Con la legge 626/94 il Legislatore ha modificato l’approccio aziendale alla Sicurezza sul Lavoro, fino ad allora basato sulla necessità di dovere ottemperare a un insieme numeroso e non organico di normative  che sembravano imposte “dall’alto” ed il cui rispetto non era supportato né dalla citata molteplicità dei testi di legge di riferimento né soprattutto da una cultura di consapevolezza e partecipazione.

La 626 ha sancito, quindi, il passaggio da un’impostazione prescrittiva ad una di carattere gestionale e organizzativo e quest’ultima ha successivamente  trovato la massima espressione nel Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori D. Lgs. 81/2008. Il D. Lgs. 81, infatti, ha riordinato e abrogato la legislazione precedente in materia, avendo come punto di partenza la 626  e accentuandone lo spirito fondamentale mirato a creare un’organizzazione aziendale, radicata a tutti i livelli, che si occupi di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare ogni azienda deve avere un Sistema di Prevenzione e Protezione (SPP), ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art. 2 comma 1 lettera l del D. Lgs. 81/2008).

Dunque, se della legislazione in materia precedente alla 626 il datore di lavoro era l’unico destinatario, nel D. Lgs. 81/08 egli è sì il primo responsabile anche rispetto ad eventuali sanzioni, poiché esercente i poteri decisionali e di spesa, ma è anche al vertice di un vero e proprio organigramma per la sicurezza che possiamo immaginare di forma piramidale e contenente o coincidente con il SPP, in cui scendendo verso la base troviamo i diversi ruoli per la sicurezza prescritti dallo stesso decreto e che dovranno “insieme” gestire, sotto la direzione del datore di lavoro, le problematiche di salute e sicurezza. Il datore di lavoro deve garantire la presenza di queste figure e deve collaborare con loro, per assicurare il rispetto delle misure fondamentali di tutela dei lavoratori previste dall’art. 15 e su cui sviluppa e si estrinseca l’intero Testo Unico, ovvero la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione individuali e collettive, l’eliminazione o la riduzione dei rischi alla fonte, la sorveglianza sanitaria, la formazione, l’informazione e l’addestramento, la salubrità e la sicurezza strutturale degli ambienti di lavoro, la gestione delle emergenze, il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, la regolare manutenzione di macchine, impianti e attrezzature.

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

​25 settembre 2015

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Disponibile il testo coordinato nell'edizione settembre 2015


Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

Novità in questa versione:

Autorizzazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro

​28 settembre 2015

Autorizzazione dei soggetti privati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015

Con il Decreto Dirigenziale del 22 settembre  2015 è stato pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015.

Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015

• Decreto Dirigenziale 22 settembre 2015 (formato .pdf 10,2 Mb)

Pubblicati i Quaderni Tecnici INAIL per i cantieri temporanei o mobili

06 Novembre 2014

Pubblicati i Quaderni Tecnici INAIL per i cantieri temporanei o mobili

Sono stati pubblicati i Quaderni tecnici INAIL per i cantieri temporanei o mobili, che forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

Pubblicata Sentenza Cassazione su obbligo conservazione attestati formazione

06 Novembre 2014

Pubblicata Sentenza Cassazione su obbligo conservazione attestati formazione

E' stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione n. 37312 del 9 settembre 2014 dichiarante l'obbligo del datore di lavoro “assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Clicca qui per scaricare il testo della sentenza.

INTERPELLI NOVEMBRE 2014

5 novembre 2014

Interpello in materia di salute e sicurezza

On line le risposte a nuovi quesiti

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva informa che sono disponibili nuove risposte ad interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

APP GRATUITA BOSICA SERVIZI

23 Ottobre 2014

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